AIJD Associazione Italiana Jaques-Dalcroze, Via F. Catel 25 c00152 Roma C.F. 97151990583
DENOMINAZIONE, FINALITA’ E SEDE
ART. 1
E’ costituita la “Associazione Italiana Jaques-Dalcroze”.
L’Associazione è costituita per essere un centro di vita associativa, culturale, autonomo, pluralista, apartitico, democratico e aconfessionale che non persegue finalità di lucro.
La sede dell’Associazione è stabilita nel comune di Roma. E’ attribuita al Consiglio Direttivo la facoltà di trasferire la sede sociale all’interno del territorio comunale.
ART. 2
Gli scopi principali dell’Associazione sono:
La promozione dell’insegnamento, dello studio, della pratica, e della conoscenza della musica in generale ed in particolare secondo il metodo di Emile Jaques-Dalcroze, comunemente conosciuto come Ritmica Dalcroze.
L’assistenza, il sostegno e la collaborazione in ogni modo legale, di tutte quelle scuole di musica, Conservatori, scuole di danza, di teatro, Istituzioni pubbliche e private, associazioni culturali, scuole di ogni ordine e grado, centri di formazione terapeutica che perseguono obiettivi simili a quelli di questa Associazione.
La diffusione di qualsiasi tipo di informazione riguardante la Ritmica ed i principi di Emile Jaques-Dalcroze sotto forma di pubblicazioni e traduzioni di riviste, articoli, saggi, libri ed ogni altro mezzo e strumento adeguati a far conoscere l’immagine dell’Associazione ed a promuovere le proprie iniziative.
La predisposizione, la traduzione, la pubblicazione, la distribuzione di materiale didattico a carattere musicale, scientifico e culturale destinato all’apprendimento in genere.
L’attività editoriale di materiale didattico in genere.
L’istituzione ed organizzazione di corsi di formazione professionale per il conseguimento di un titolo di studi relativo al metodo Dalcroze (certificato e licenza d’insegnamento della Ritmica). Il rilascio, subordinato ad un esame, di detti titoli, l’istituzione di borse di studio e di riconoscimenti speciali.
L’istituzione ed organizzazione di corsi di aggiornamento per insegnanti di ogni ordine e grado e per tutti coloro che operano in ambito educativo, didattico, artistico e terapeutico.
L’organizzazione di stages e seminari per tutti coloro che sono interessati alla conoscenza del metodo. L’organizzazione di convegni, conferenze, dimostrazioni, spettacoli, concerti in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private.
I corsi di educazione ritmica e musicale per bambini, adolescenti ed adulti di ogni età, corsi di rieducazione con fine terapeutico.
La promozione della ricerca, dello studio, del dibattito, le iniziative culturali, lo scambio di idee, esperienze e conoscenze nella metodologia Jaques-Dalcroze.
Lo scambio, con le Associazioni Dalcroze estere, di materiale informativo quali iscritti, saggi, pubblicazioni letterarie e audiovisive di vario tipo concernenti la metodologia Dalcroze ed altro materiale affine agli interessi dell’Associazione, nonché lo scambio di docenti per l’attuazione di corsi speciali, seminari, conferenze, ecc.
L’Associazione potrà partecipare quale socio in altre associazioni o enti similari, italiani o esteri, aventi scopo analogo o di carattere associativo ed umanitario.
L’organizzazione di attività sul territorio che andranno a costituire rapporti privilegiati allo scopo di promuovere il metodo Jaques-Dalcroze con l’Unione Europea, Ministeri, Regioni, Province, Comuni ed Enti Locali.
La promozione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento degli scopi associativi.ART. 3
SOCI – CLASSIFICAZIONE
Il numero dei soci è illimitato. I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa.I familiari dei soci minorenni, nella loro qualità di esercenti la potestà sugli stessi, hanno diritto di accedere nei locali dell’Associzaione al solo fine di esercitare detta loro funzione.
Sono previste le seguenti categorie di soci
FONDATORI
ONORARI
SOSTENITORI
ORDINARI
SIMPATIZZANTI
Soci FONDATORI: sono coloro che sono intervenuti nell’atto costitutivo.
I soci Fondatori sono esonerati dal versamento delle quote associative fatta eccezione per le spese di costituzione.
Soci ONORARI: sono coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cultura, delle Istituzioni artistiche e degli studi, o che abbiano reso importanti servigi in favore dell’Associazione. La nomina a socio onorario e l’eventuale conferimento di cariche onorifiche è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio. Sono esenti dal versamento delle quote associative e da qualsiasi altra contribuzione.
Soci SOSTENITORI: sono coloro, persone fisiche, Enti, Società o Associazioni che attraverso libere iniziative contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali. Sono quei soci che favoriscono in modo particolare l’attività dell’Associazione anche attraverso contributi economici e che siano in regola con il pagamento delle quote.
Soci ORDINARI: sono coloro, persone fisiche o Enti, che si propongono di collaborare al raggiungimento degli scopi prefissi. Sono soci ordinari coloro la cui domanda di ammissione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo e che siano in regola con li pagamento delle quote.
Soci SIMPATIZZANTI: sono i minori di età non inferiore ad anni 3 (tre) che hanno la possibilità di frequentare l’Associazione e di partecipare alle manifestazioni dalla stessa organizzate la cui domanda di ammissione deve essere presentata su richiesta scritta dai genitori o di chi ne fa le veci. I soci simpatizzanti non possono ricoprire cariche sociali, ne votare in Assemblea, a anche per la loro ammissione e necessaria l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo. La qualifica di socio implica l’accettazione integrale del presente Statuto e dell’eventuale regolamento.
ART. 4Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili. La qualifica di socio sostenitore, ordinario e simpatizzante si perde per: decesso, mancato pagamento della quota associativa, espulsione o radiazione.
Alle cariche sociali, con l’esclusione dei soci simpatizzanti in quanto minorenni, possono essere eletti tutti coloro che siano soci da almeno tre anni eccezione fatta, evidentemente, per membri del Consiglio Direttivo nominati in sede di costituzione dell’Associazione stessa.
Tutti gli incarichi sono gratuiti.
Possono tuttavia essere ammessi rimborsi di spese sostenute dai singoli per lo svolgimento del proprio mandato. Cariche ed incarichi hanno la durata di tre anni e sono riconfermabili.
I soci devono versare la quota annuale per ciascun anno solare, i cui importi sono fissati dal Consiglio Direttivo.
Il versamento di tale quota di adesione deve essere fatto in un unica soluzione.
Tale quota non è rimborsabile al socio in nessun caso. L’ammontare della quota annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo per ciascun anno solare sulla base delle esigenze finanziarie dell’Associazione ed a seconda delle categorie di appartenenza.
La quota e i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabili.
ART. 5
DOVERI E DIRITTI DEI SOCI
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentanti secondo le competenze statuarie.
I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni indette dall’Associazione e di usufruire dei servizi forniti dall’Associazione con la semplice adesione dietro pagamento della quota associativa prevista. I diritti e i doveri dei soci potranno essere meglio specificati nel regolamento interno.
ART. 6
CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALL’ASSOCIAZIONE
Oltre nei casi previsti dalla legge, la qualità di socio ed i relativi diritti si perdono per:
dimissioni da presentare per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dallo scadere dell’anno solare, e cioè entro il 30 (trenta) settembre con effetto dall’esercizio associativo successivo;
morosità superiore a sessanta giorni nel pagamento delle quote sociali;
delibera di esclusione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto od al Regolamento interno, previa contestazione all’interessato dei fatti addebitategli.
ART. 7
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:
Assemblea dei soci;
Consiglio Direttivo
Presidente
ART. 8
ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è il massimo Organo dell’Associazione.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci che si trovano in regola col pagamento delle quote associative ove ne siano obbligati a norme di Statuto ma non hanno diritto di voto i soli soci simpatizzanti in quanto minorenni.
Nelle Assemblee Ordinarie e nelle Assemblee Straordinarie i soci possono farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio.
Ciascun socio non potrà rappresentare più di cinque persone.
I soci Simpatizzanti e chi esercita su di loro la potestà hanno potere di parola e di esprimere parere consultivo.
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L’ASSEMBLEA ORDINARIA è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno, e comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno solare, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. L’Assemblea ordinaria e convocata altresì ogni qualvolta il Presidente dell’Associazione il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o quando almeno un terzo dei soci Fondatori lo richiedano.
L’Assemblea ordinaria delibera;
sull’approvazione del rendiconto economico e finanziario;
sulla nomina o sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo previa determinazione del loro numero;
per stabilire le direttive generali e gli indirizzi dell’Associazione;
sull’approvazione del regolamento interno e relative modifiche;
per discutere e deliberare su ogni argomento di sua competenza e su eventuali proposte ed iniziative avanzate dal Consiglio Direttivo.
L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA è convocata:
ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario per la trattazione di argomenti di sua competenza o negli altri casi di legge; su richiesta, con domanda motivata, di almeno un terzo dei soci fondatori; in questo caso il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di indire l’Assemblea, al più tardi entro un mese dalla domanda.
L’Assemblea straordinaria delibera:
sullo scioglimento dell’Associazione;
sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
su ogni altro argomento di carattere straordinario.
L’Assemblea degli associati può essere convocata anche fuori della sede associativa purché in Italia.
L’avviso di convocazione delle Assemblee sarà esposto nei locali della sede associativa almeno otto giorni prima della data fissata per la prima convocazione o mediante spedizione di lettera ordinaria al domicilio dei soci o a mezzo di posta telematica.
Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione se è presente la metà più uno degli associati.
Trascorso un giorno dalla prima convocazione l’Assemblea si intende regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
L’Assemblea ordinaria regolarmente costituita, delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci presenti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, l’Assemblea sceglierà tra i presenti la persona che assume le funzioni di Presidente; il Presidente nomina un Segretario. Le deliberazioni saranno fatte constatare da un verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario. Normalmente nelle Assemblee, le votazioni si fanno per alzata di mano. A ciascun socio spetta un voto.
ART. 9
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea dei soci aventi diritto al voto ed è composto da tre a cinque membri nominati tra i soci eleggibili come sarà stabilito dall’assemblea stessa.
Almeno 2/3 (due terzi) dei membri del Direttivo deve possedere un titolo professionale dalcroziano ovvero impegnarsi a conseguire detto titolo entro due anni dalla nomina pena la decadenza della carica. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell’atto costitutivo.
Il consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di dimissioni di uno o più componenti dal Consiglio Direttivo, L’Assemblea dei soci, in seduta ordinaria, provvederà ad eleggere i nuovi componenti. Nell’ipotesi che la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo si dimettano, il Consiglio stesso si intende sciolto, il Presidente rimane in carica per indire l’Assemblea atta ad eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.
Nella seduta immediatamente successiva all’Assemblea che ha provveduto alla nomina, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente.
Il Consiglio Direttivo è investito da più ampi poteri per la gestione e l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazione alcuna; sovrintende alla ordinaria gestione delle attività sociali ed è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Ass. di cui all’art. 2.
Il Consiglio si riunisce di norma ogni sei mesi o tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario per il migliore funzionamento dell’Associazione, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei componenti il Consiglio. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza semplice e il Consiglio delibera per alzata di mano. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
Della riunione del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo:
promuove e coordina l’attività associativa;
delibera il Regolamento e le eventuali modifiche;
determina la misure delle quote annuali e d’iscrizione;
decide sulle richieste di iscrizione e di recesso;
delibera i provvedimenti disciplinari;
redige il rendiconto economico e finanziario preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
predispone la relazione da presentare all’Assemblea;
procede all’inizio di ogni anno associativo alla rielaborazione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio;
delibera e stipula gli atti che risultassero utili o necessari per il perseguimento delle finalità sociali, ivi compresi gli atti relativi alla destinazione ed all’investimento delle eventuali disponibilità;
delibera acquisti, vendite,cessioni, comodati, accettazioni e donazioni, eredità, lasciti e legati, transazioni e rinunce.
Il Consiglio può delegare i propri poteri al Presidente o ad uno o più Consiglieri. Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni consultive o di studio, composte da soci o non soci. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
ART. 10
PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnino l’Associazione, sia nei riguardi dei soci che di terzi. E’ eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica un triennio e comunque fino all’Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche ed è rieleggibile; presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio e adotta tutti quei provvedimenti richiesti da situazioni di urgenza.
In caso di impedimento grave può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria.
E’ di diritto membro dei Comitati Organizzativi di cui all’art. 13.
ART. 11
SEGRETERIA
Per lo svolgimento dei compiti di segreteria il Consiglio Direttivo può avvalersi di persona idonea al lavoro d’ufficio, stabilendo il compenso. Può altresì essere stabilita una cifra da anticipare al Segretario per le spese minute.
ART. 12
COMMISSIONI DI STUDIO
L’Associazione può avvalersi, per particolari compiti di studio e di ricerca , dell’opera di professionisti, di commissioni di studio ed organizzazioni esterne composte da tecnici, esperti e rappresentanti di istituzioni, organizzazioni o operatori di ogni settore, italiani e stranieri.
ART. 13
COMITATI ORGANIZZATIVI
Per ogni singola iniziativa o manifestazione può essere costituito un comitato organizzativo ad hoc.
Il Presidente dell’associazione è di diritto membro del comitato.
I comitati svolgeranno la loro opera o funzione in conformità del presente Statuto e dell’eventuale Regolamento interno.
ART. 14
SEDI PERIFERICHE
E’ prevista la possibilità di istituire sul territorio nazionale sedi e/o succursali che permettano lo svolgimento delle attività volte al perseguimento degli scopi statutari anche attraverso l’acquisto, l’affitto, la costruzione, la riedificazione, la donazione di beni mobili e immobili e loro manutenzione, ristrutturazione, migliorie.
Il Consiglio Direttivo delibera sull’istituzione di tali sedi le quali avranno programmi concordati con il Consiglio Direttivo.
ART. 15
MEZZI FINANZIARI E PATRIMONIO
I mezzi finanziari per il funzionamento dell’Associazione sono rappresentati:
dalle quote versate dai soci e dai genitori dei minorenni iscritti;
dagli eventuali contributi versati dai soci dell’Associazione;
dai finanziamenti, contributi, erogazioni, donazioni di terzi (Enti, Società, o persone fisiche);
dalle attrezzature, beni, impianti di vario genere a qualsiasi titolo pervenuti all’Associazione;
da ogni altra eventuale entrata di legittima origine.
Il Patrimonio o Fondo Comune è costituito dai contributi o quote degli associati, dai beni di pertinenza dell’Associazione e dai Fondi di riserva che potranno essere costituiti con le eccedenze attive di bilancio.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 16
ESERCIZI SOCIALI
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Rendiconto Economico e Finanziario, Consuntivo e Preventivo per il successivo esercizio per essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea.
ART. 17
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – CONTROVERSIE
Previa contestazione agli interessati dei relativi addebiti, il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti dei soci, provvedimenti disciplinari quali:
l’ammonizione;
la sospensione a termine;
la radiazione.
Eventuali controversie tra i soci o tra questi e l’Associazione, debbono essere rimesse al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri dei quali i primi due designati, uno per ciascuno, dalle due parti:
il terzo designato, d’accordo dai primi due membri, tra i soci fondatori; in mancanza di accordo tra le due parti, la nomina viene fatta dal Presidente
I membri del collegio arbitrale decidono, quali amichevoli compositori, con giudizio inappellabile e senza formalità di procedura.
ART. 18
REGOLAMENTO INTERNO
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo.
ART. 19
SCIOGLIMENTO
Sono considerate cause di scioglimento dell’Associazione, oltre quelle previste dal Codice Civile:
l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’Assemblea dei soci
la delibera assembleare di scioglimento adottata con maggioranza non inferiore ai due terzi dei soci.
In caso di scioglimento i beni che resteranno dopo esaurita la liquidazione saranno devoluti ad Enti od Associazioni con finalità similari o a fini di pubblica utilità così come sarà stabilito dall’Assemblea che avrà deciso lo scioglimento.ART. 20
NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme previste dalla legge.