Per iscriversi

Per associarsi all’AIJD è necessario

  • leggere lo Statuto
  • leggere il Regolamento interno
  • versare la quota di associazione

Le quote associative

  • € 25 soci ordinari (associazioni/società € 30),
  • € 5 soci simpatizzanti (minori)
  • soci sostenitori minimo € 50

Validità: anno solare.

Metodo di pagamento

IBAN
IT69K0200805017000105585790

Intestato a
Associazione Italiana Jaques Dalcroze

Causale: Quota associativa 2025

Come iscriversi

Compilare il modulo d’adesione

Inviare modulo e ricevuta ad infodalcroze@gmail.com

Statuto

AIJD Associazione di Promozione Sociale Associazione Italiana Jaques-Dalcroze
via Via Quattro Novembre, 157, 00187 Roma c/o Upter  C.F. 97151990583

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione sociale denominata: Associazione Italiana Jaques Dalcroze – APS, con sede in Roma, via IV Novembre n. 157, operante senza fini di lucro. L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria. L’associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta. L’associazione non ha fini di lucro. È fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. L’associazione è libera, apolitica e aconfessionale. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e attività

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D.lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate: 

– all’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della pratica del volontariato (lett. i);

– all’educazione, istruzione e formazione professionale ex l. 53/2003 ed alle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d).

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di divulgare la Metodologia Jaques-Dalcroze, ponendosi quale strumento di promozione culturale nei confronti degli associati e della comunità civile. In particolare si propone di:

  • promuovere l’insegnamento, lo studio, la pratica e la conoscenza della musica in genere ed in particolare secondo la Metodologia Jaques-Dalcroze, comunemente conosciuta come Ritmica Jaques-Dalcroze.
  • sostenere e collaborare con scuole di musica, conservatori, scuole di danza, di teatro, istituzioni pubbliche e private, associazioni culturali, scuole di ogni ordine e grado, centri di formazione terapeutica che perseguono obiettivi simili a quelli di questa Associazione.
  • diffondere qualsiasi tipo di informazione riguardante la Ritmica ed i principi di Emile Jaques-Dalcroze sotto forma di pubblicazioni e traduzioni di riviste, articoli, saggi, libri ed ogni altro mezzo e strumento adeguati a far conoscere l’immagine dell’Associazione ed a promuovere le proprie iniziative anche attraverso la traduzione, la pubblicazione, la distribuzione di materiale didattico a carattere musicale, scientifico e culturale destinato all’apprendimento in genere.
  • istituire ed organizzare corsi di formazione professionale per il conseguimento di titoli di studio relativi alla Metodologia Jaques- Dalcroze riconosciuti dall’Istituto Jaques-Dalcroze di Ginevra, istituire borse di studio e riconoscimenti speciali.
  • organizzare corsi di aggiornamento per insegnanti di ogni ordine e grado per tutti coloro che operano in ambito educativo, didattico, artistico, terapeutico, stages e seminari per tutti coloro che sono interessati alla conoscenza della metodologia, corsi di educazione ritmica e musicale per bambini, adolescenti ed adulti di ogni età, nonché di corsi di rieducazione con fine terapeutico.
  • organizzare convegni, conferenze, dimostrazioni, spettacoli, concerti in collaborazione con altre Istituzioni pubbliche e private.
  • promuovere la ricerca, lo studio, iniziative culturali per uno scambio di idee, esperienze e conoscenze nella Metodologia Jaques-Dalcroze, prevedere lo scambio con le Associazioni Dalcroze estere di materiale informativo quali scritti, saggi, pubblicazioni letterarie e audiovisive di vario tipo concernenti la metodologia Dalcroze ed altro materiale affine agli interessi dell’Associazione, nonchè lo scambio di docenti per l’attuazione di corsi speciali, seminari, conferenze, ecc.
  • partecipare quale socio in altre associazioni o enti similari, italiani o esteri, aventi lo scopo analogo o di carattere associativo e umanitario, organizzare attività sul territorio finalizzate a costituire rapporti privilegiati, allo scopo di promuovere la Metodologia Jaques-Dalcroze con l’Unione Europea, Ministeri, Province,Comuni ed Enti Locali.
  • svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. Tali attività saranno deliberate dall’Organo di Amministrazione conformemente alle linee di indirizzo dell’assemblea dei soci.

Art. 3 – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  • quote e contributi degli associati;
  • eredità, donazione e legati;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. 

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l’Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 – Membri dell’Associazione

All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. 

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione a socio, deliberata dall’Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

L’Organo di Amministrazione cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera, che sull’istanza si pronunci l’assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.

La qualità di socio si perde:

  • per decesso;
  • per recesso;
  • per decadenza causa mancato versamento della quota associativa entro tre mesi dall’inizio

dell’anno sociale, oppure trascorsi tre mesi dal sollecito;

  • per esclusione;
  • per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  • per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull’esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall’Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione.

L’Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte dell’Organo di Amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
  • per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale;
  • prendere visione dei libri sociali compresi gli atti deliberativi e tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta scritta. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali presso la sede dell’Associazione, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale avrà tempo massimo 30 giorni per adempiere alla richiesta.

I soci sono obbligati a:

  • osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione
  • versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.
Art. 7 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. 

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 – Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

– l’Assemblea dei soci;

– l’Organo di Amministrazione;

– il Presidente;

– il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo); l’Organo di Controllo (organo facoltativo).

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Alle cariche sociali, con l’esclusione dei soci simpatizzanti in quanto minorenni, possono essere eletti tutti coloro che siano soci da almeno tre anni. Cariche ed incarichi hanno la durata di tre anni e sono riconfermabili. I soci devono versare la quota annuale, i cui importi sono fissati dall’Organo di Amministrazione per ciascun anno solare sulla base delle esigenze finanziarie dell’Associazione ed a seconda delle categorie di appartenenza. Tale quota ha, in ogni caso, durata annuale. La quota e i contributi associativi di ogni genere sono personali ed intrasmissibili e non sono rimborsabili al socio in nessun caso. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.  Ai titolari delle cariche spetta il rimborso delle spese sostenute a causa del loro incarico.

Art. 9 – L’Assemblea

L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l’Organo di Amministrazione.  

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso e iscritti da almeno 3 mesi a libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.  

L’Assemblea viene convocata dal Presidente dell’Organo di Amministrazione almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell’Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.  

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell’Organo di Amministrazione eletto dai presenti. 

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica o mediante affisso in bacheca da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione.  L’annuncio di convocazione dovrà contenere il luogo, la data, l’orario e gli argomenti all’ordine del giorno.

L’assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni: che sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare  e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.  

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L’Assemblea ordinaria:

  • nomina i componenti dell’Organo di Amministrazione;
  • approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
  • elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
  • si esprime sull’esclusione dei soci dall’Associazione;
  • si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
  • Delibera sulla mozione di sfiducia all’Organo di Amministrazione
  • delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall’Organo di Amministrazione;
  • fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
  • destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione. 

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell’Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.  

Art. 10 – L’Organo di Amministrazione

L’Organo di Amministrazione è formato da 5 componenti eletti dall’Assemblea dei soci, fra i soci medesimi. I membri dell’Organo di Amministrazione rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per i mandati consecutivi. Possono fare parte dell’Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l’Organo di Amministrazione decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l’Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Organo.  Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell’Organo di Amministrazione decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L’Organo di Amministrazione:

  • nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • predispone bilancio o rendiconto;
  • delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
  • delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  • provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

L’Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal VicePresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L’Organo Amministrativo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 7 giorni prima della riunione, contenente ordine del giorno, data ed orario della seduta. In difetto di tale formalità, l’Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. 

Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. 

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui l’Organo di Amministrazione sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dall’Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni dell’Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dall’Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l’Organo di Amministrazione   per l’elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l’Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si hanno prove che i terzi ne fossero a conoscenza.

Art. 12 – Il Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall’Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata dell’Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell’Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 13 – L’Organo di Controllo 

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017. 

L’Organo di Controllo, se nominato:

  • Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;
  • Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Modena.

Art. 15 – Assicurazione dei volontari

I soci e volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Art. 16 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 18 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS.  

Regolamento

Art. 1 (Premessa) Il presente Regolamento interno è stato approvato dall’Assemblea dei Soci dell’AIJD, ai sensi degli artt. 9 dello Statuto e con la maggioranza ivi prescritta, nella seduta del giorno 3 luglio 2024. Costituendo il presente Regolamento una fonte subordinata allo Statuto dell’Associazione, esso presuppone integralmente le disposizioni di quest’ultimo, la cui modifica, anche parziale, determinerà automaticamente la cessazione dell’efficacia del presente Regolamento. Le norme del presente Regolamento non potranno essere interpretate in modo contrastante con le disposizioni di legge e dello Statuto dell’Associazione. Lo Statuto ed il presente Regolamento sono pubblicati sul sito internet dell’Associazione (www.dalcroze.it).

Art. 2. (Rapporti con l’Istituto Jaques-Dalcroze di Ginevra) Nell’esercizio di tutte le sue attività elencate nell’art. 2 dello Statuto, con particolare riguardo alle attività didattiche e scientifiche, nonché di rilascio di attestati e certificazioni di qualsiasi genere, che utilizzino il nome di Emile Jaques-Dalcroze ed il suo Metodo, l’Associazione si conforma integralmente alle Direttive, istruzioni e richieste, comunque denominate, provenienti dall’Istituto Jaques-Dalcroze (IJD) di Ginevra. A tali fini, tutta l’attività didattica, scientifica e di rilascio di attestati e certificazioni di qualsiasi genere dell’Associazione ha luogo previa concertazione ed autorizzazione, nonché sotto il controllo e la supervisione, del Direttore degli Studi, qualificato e riconosciuto come tali dall’IJD. L’Associazione consente all’IJD, a semplice richiesta, qualsiasi attività di verifica e controllo sulla propria attività.

Art. 3 (i Soci e le quote sociali) Sono previste le seguenti categorie di soci: fondatori, onorari, sostenitori, ordinari, simpatizzanti. I soci fondatori sono coloro che sono intervenuti nell’atto costitutivo; sono esonerati dal versamento delle quote associative e da qualsiasi altra contribuzione. I Soci Onorari sono coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cultura, delle Istituzioni artistiche e degli studi, o che abbiano reso importanti servigi in favore dell’Associazione. La nomina a socio onorario e l’eventuale conferimento di cariche onorifiche è deliberata dall’Organo di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in cui tale maggioranza assoluta non sia raggiunta, il membro o i membri dell’Organo di Amministrazione che intendano sostenere l’iniziativa, investono della relativa decisione l’Assemblea dei Soci. I soci onorari sono esonerati dal versamento delle quote associative e da qualsiasi altra contribuzione. I Soci Sostenitori sono coloro, persone fisiche, Enti, Società o Associazioni che attraverso libere iniziative contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali; favoriscono in modo particolare l’attività dell’Associazione anche attraverso contributi economici e sono in regola con il pagamento delle quote associative. La nomina a socio sostenitore è deliberata dall’Organo di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in cui tale maggioranza assoluta non sia raggiunta, il membro o i membri del Consiglio Direttivo che intendano sostenere l’iniziativa, investono della relativa decisione l’Assemblea dei Soci. I soci ordinari sono coloro, persone fisiche o Enti, che si propongono di collaborare al raggiungimento degli scopi prefissi. Sono soci ordinari coloro la cui domanda di ammissione sia stata accolta dall’Organo di Amministrazione e che siano in regola con il pagamento delle quote associative. I soci simpatizzanti sono i minori di età non inferiore ad anni 3 (tre) che hanno la possibilità di frequentare l’Associazione e di partecipare alle manifestazioni dalla stessa organizzate, la cui domanda di ammissione, presentata da chi esercita la potestà legale su di essi, sia stata accolta dall’Organo di Amministrazione. I soci simpatizzanti non possono ricoprire cariche sociali, né votare in Assemblea. Per tutte le categorie sopra elencate, la qualifica di socio implica l’accettazione integrale del presente Statuto, nonché del Regolamento interno. L’aspirante socio deve compilare in tutte le sue parti il Modulo di Adesione all’Associazione, scaricabile dal sito internet www.dalcroze.it, apporre data e firma e inviarlo all’indirizzo infodalcroze@gmail.com. Nel caso in cui l’iscrizione all’associazione avvenga contestualmente all’iscrizione a un corso o seminario, il modulo di adesione e la relativa ricevuta del bonifico della quota di tesseramento devono essere allegati al modulo online di iscrizione all’iniziativa scelta. L’Organo di Amministrazione, ricevuta la richiesta, decide, nella prima riunione successiva e comunque entro 60 giorni, in merito all’ammissione dei nuovi soci. Trascorso tale termine, la richiesta di adesione del nuovo socio si intende accolta. In caso di ostacoli all’accoglimento della domanda, l’Organo di Amministrazione provvederà a comunicare all’aspirante socio le relative motivazioni e, ricevute le controdeduzioni dell’interessato, accoglierà la domanda oppure deciderà la sua mancata accettazione. In quest’ultimo caso l’aspirante socio potrà richiedere nuovamente l’iscrizione, soltanto quando non sussistano più le cause che hanno determinato la mancata accettazione della precedente domanda. L’acquisto della qualità di socio, e dei relativi diritti e doveri, avviene al momento del versamento della quota associativa annuale, quale stabilita ed aggiornata dall’Organo di Amministrazione ai sensi dell’art. 5 dello Statuto e pubblicata sul sito internet dell’Associazione, in unica soluzione a mezzo bonifico sul conto corrente bancario dell’Associazione stessa. Ricevuto il relativo versamento, il Tesoriere provvede all’inserimento del nominativo nel Registro degli associati. La quota di iscrizione ha, in ogni caso, durata annuale.

Art. 4 (diritti e doveri dei Soci) I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di  partecipare a tutte le iniziative promosse dall’Associazione, che vengono pubblicate sul sito internet www.dalcroze.it, previo adempimento di tutte le richieste ed indicazioni fornite dai responsabili ed organizzatori delle attività. Relativamente alle iniziative, promosse dall’Associazione, che prevedono il pagamento di una quota di iscrizione (corsi, seminari, esami, …), i soci possono partecipare previo versamento dell’intera quota di iscrizione entro la data di inizio delle attività, da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente dell’Associazione, secondo le modalità indicate sul sito internet per quella specifica iniziativa. L’Organo di Amministrazione decide, su proposta del responsabile dell’iniziativa, in merito all’applicazione di riduzioni, sconti o dilazioni di pagamento in favore di singoli soci. In casi eccezionali e previo accordo con il responsabile dell’iniziativa, che dovrà immediatamente informarne il Tesoriere, il socio può effettuare il
pagamento della quota di iscrizione e della quota sociale in contanti, acconsentendo in tal modo a ricevere la ricevuta del pagamento, a mezzo email, il primo giorno lavorativo successivo. Non saranno emesse ricevute cartacee. L’Associazione si riserva il diritto di annullare in qualsiasi momento, e per qualunque motivo, le iniziative promosse e pubblicizzate, anche se in corso di svolgimento. In tal caso, a tutti i partecipanti verrà rimborsata esclusivamente la quota di iscrizione o l’eventuale acconto già versato ed il
socio non potrà richiedere all’Associazione nessun ulteriore rimborso, né alcun risarcimento danni. I soci che partecipano alle iniziative promosse dall’Associazione (corsi, seminari, esami, …) sono tenuti ad apporre la firma di presenza su apposita modulistica predisposta dall’Associazione. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo o impedimento, il socio non partecipasse, anche solo in parte, ad un’iniziativa promossa dall’Associazione, non potrà essere rimborsata la quota di iscrizione e neppure le somme già pagate a titolo di acconto, salvo eccezioni in deroga deliberate dall’Organo di Amministrazione.

Art. 5 (Tesoriere) L’Organo di Amministrazione si avvale di persona idonea per lo svolgimento di compiti di Tesoriere, stabilendo il relativo compenso. La scelta del tesoriere può ricadere anche su una persona esterna all’Associazione. Il Tesoriere controlla il bilancio; analizza i movimenti sul conto corrente bancario; elabora i preventivi dei costi delle iniziative ed il rendiconto delle iniziative svolte; verifica le richieste di pagamento dei compensi e di rimborso delle spese dei collaboratori e docenti; redige le convenzioni con gli altri enti sulla base degli schemi di cui al successivo art. 10; predispone la modulistica relativa alla contabilità; verifica le iscrizioni dei soci, i versamenti delle relative quote sociali e tiene il Registro degli associati; verifica i pagamenti delle quote di iscrizione alle iniziative e emette le relative ricevute; collabora con i soci responsabili dei vari ambiti di competenza per la valutazione della sostenibilità economica delle attività; riferisce all’Organo di Amministrazione ovvero ai responsabili dei settori di competenza sui risultati della propria attività. L’Organo di Amministrazione può deliberare l’attribuzione di ulteriori incarichi e funzioni al Tesoriere. Il Tesoriere collabora con lo studio commerciale incaricato delle operazioni e scritture contabili.

Art. 6 (collaboratori e docenti) Tutti i soci possono dare il loro contributo alla divulgazione, promozione e diffusione del metodo Dalcroze, nonché all’organizzazione delle iniziative promosse dall’Associazione, secondo le indicazioni ed il coordinamento dell’Organo di Amministrazione. L’Organo di Amministrazione nomina i soci responsabili dei vari ambiti di competenza, i quali provvedono all’organizzazione e pianificazione delle iniziative, operando in collaborazione con il Tesoriere per la valutazione della sostenibilità economica delle attività e per ogni adempimento connesso. Qualsiasi acquisto di beni o servizi per finalità inerenti le attività dell’Associazione, può essere effettuato dal socio esclusivamente previa autorizzazione dell’Organo di Amministrazione. I soci in possesso dei requisiti necessari per l’insegnamento del metodo Dalcroze possono svolgere la docenza nei corsi, seminari, esami ed in qualsiasi altra iniziativa organizzata dall’Associazione. E’ altresì necessario possedere comprovate competenze ed esperienze relative agli specifici ambiti di intervento. Il compenso orario lordo spettante ai docenti e agli esaminatori è fissato e periodicamente aggiornato dall’Organo di Amministrazione, anche mediante apposite tabelle; esso potrà essere liquidato soltanto a seguito di presentazione al Tesoriere di specifica richiesta. L’Organo di Amministrazione può decidere di ritardare il pagamento dei compensi dei docenti e degli esaminatori, per un termine non superiore a sessanta giorni, per motivati impedimenti di natura finanziaria. Il rimborso per le spese sostenute dai docenti, dagli esaminatori e dai soci che abbiano svolto attività in favore dell’Associazione sarà autorizzato dall’Organo di Amministrazione a seguito della presentazione al Tesoriere di specifica richiesta cui andranno allegati i giustificativi di spesa, il tutto entro i limiti massimi rimborsabili per ciascuna voce di spesa che l’Organo di Amministrazione fisserà ed aggiornerà periodicamente. Eventuali ed eccezionali deroghe a tali limiti massimi dovranno essere motivatamente approvate dall’Organo di Amministrazione.

Art. 7 (corsi di formazione per il certificato) La data di scadenza per il pagamento della prima quota di iscrizione al corso dovrà essere fissata non oltre tre settimane prima della data prevista per l’inizio del corso. Il docente organizzatore dovrà verificare che tutti gli iscritti abbiano compilato e inviato il modulo di adesione all’associazione, versato la quota associativa e versato la prima rata, se dovuta, entro e non oltre la scadenza indicata. Il corso di formazione è articolato in due livelli al termine dei quali dovrà essere sostenuto un esame per l’ottenimento del Certificato.

Art. 8 (corsi, seminari ed altri eventi) Fermo tutto quanto previsto dai successivi artt. 9 e 10, il docente dell’AIJD che vuole organizzare una iniziativa (corso, seminario o altri eventi) deve presentare il relativo progetto al responsabile del settore e, per conoscenza, all’Organo di Amministrazione. Il docente organizzatore dovrà verificare con il Tesoriere la sostenibilità dell’iniziativa, inviandogli un preventivo dettagliato di tutte le voci di spesa ipotizzabili. La data di scadenza per il pagamento delle quote di iscrizione all’iniziativa dovrà essere fissata non oltre due settimane prima della data prevista per l’inizio. Eventuali proroghe dovranno essere concordate con la referente e con l’Organo di Amministrazione. Gli iscritti dovranno inviare all’Associazione copia del bonifico effettuato, comprendente la quota richiesta per la partecipazione all’iniziativa nonché, ove l’iscritto non sia già socio, la quota di iscrizione all’ AIJD con allegato e il modulo di adesione all’associazione compilato e firmato. Il docente organizzatore dovrà stilare un elenco degli iscritti, comprensivo di numeri telefonici e indirizzi e-mail con copia dei pagamenti effettuati, e inviarlo al Tesoriere e al referente prima dell’avvio dell’iniziativa. Il docente organizzatore dovrà inviare al responsabile del sito e al Tesoriere il materiale informativo completo di titolo, destinatari, contenuti, luogo, orari, modalità di pagamento e curriculum, necessari alla compilazione della brochure.

Art. 9 (Uso del nome, del logo, del sito web e dei social media dell’Associazione) L’uso in qualsiasi forma e per qualsiasi finalità del nome, del logo, del sito web e dei social media dell’Associazione è subordinato alla previa ed espressa autorizzazione dell’Organo di Amministrazione. L’approvazione di una qualsiasi proposta comporta la spettanza all’Associazione di una somma, a titolo di contributo, alle spese di gestione delle funzioni di cui ai precedenti commi 1 e 3, pari al 10% degli importi netti effettivamente derivanti dallo svolgimento dell’attività oggetto di proposta. La mancata approvazione della proposta comporta che la relativa attività, se ugualmente intrapresa, non potrà coinvolgere in alcun modo l’Associazione né fare uso dei mezzi di cui al precedente comma 1.

Art. 10 (Convenzioni con Enti ed Istituzioni pubbliche e private) Ferma la necessità dell’approvazione di cui al precedente art. 9, agli Enti ed Istituzioni pubbliche e private che si rendano disponibili a concludere accordi in qualsiasi forma, temporanea o continuativa, con l’Associazione, ospitandone e/o promovendone le attività, o collaborando con esse, dovrà essere sottoposto, da parte di chi cura i relativi contatti, il testo più pertinente tra i testi di Convenzione predisposti dall’Organo di Amministrazione. Le modifiche o integrazioni al testo, nonché le  diverse soluzioni convenzionali, che l’Ente o Istituzione dovesse proporre, verranno immediatamente sottoposte all’Organo di Amministrazione per la necessaria, specifica approvazione.

Art. 11 (Patrocinio per iniziative ed eventi) Anche fuori dai casi previsti dai precedenti art. 9 e 10, l’Organo di Amministrazione dell’AIJD può deliberare di riconoscere un’attestazione di apprezzamento e riconoscimento morale a iniziative di terzi, ritenute meritevoli. È possibile attribuire il patrocinio ad un Ente terzo che organizzi una propria iniziativa (una rappresentazione, un convegno, una raccolta fondi, un seminario…) che non abbia scopo di lucro e che l’AIJD ritenga apprezzabile e meritevole. Concedendo il patrocinio, l’AIJD esprime l’intenzione di sostenere l’iniziativa, manifestare la propria adesione, promuovere l’iniziativa tramite la divulgazione presso i propri soci. La concessione del patrocinio non comporta l’assunzione di spese o la concessione di contributi da parte dell’AIJD, né ulteriori autorizzazioni o forme di collaborazione, per i quali occorre stipulare precisi accordi scritti.